NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DEFINIZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE

(da cittadinanza.it) normativa

Per barriere architettoniche si intendono:

gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Fonte: "Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236".

Questo decreto definisce tre livelli di qualità dello spazio costruito, definiti
accessibilità
, visitabilità e adattabilità.

1.                               L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

2.                               La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3.                               La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.

 

NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

LEGGI NAZIONALI 

 

 

CONFERENZA INTERNAZIONALE Dl STRESA DEL GIUGNO 1965

CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. n. 425 del 20 gennaio 1967 – PAR. 6

 

Il capitolo Standards residenziali ha per titolo "aspetti qualitativi - barriere architettoniche" ed afferma "nel rinviare ad altra sede le indicazioni normative inerenti ad altri pur importanti aspetti qualitativi, si ritiene tuttavia indispensabile richiamare fin d’ora l’attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nella progettazione di natura urbanistica sia, particolarmente, in quell’edilizia, del problema delle cosiddette barriere architettoniche e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e negli edifici."

 

CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. DEL 15 giugno 1968, n. 4809

Norme per assicurare l’utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale

 

Legge 30 marzo 1971, n. 118: Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971 n. 5, e nuove forme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

 

ART. 27 BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASPORTI PUBBLICI

1.        Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le Istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati; in tutti i luoghi ove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli Invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

 

2.      Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Circolare del Ministero degli Interni del 22 marzo 1972
"Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - attuazione disposizioni previste dall'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, recante nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili"

Commissione delle Comunità Europee - 1974
"L'eliminazione degli ostacoli architettonici"

D.M. del 18 dicembre 1975
"Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica"Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 29 del 2 febbraio 1976

 



Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 18 novembre 1977, n. 170
"Demanio Marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi"

 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384: "Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
G.U. n. 204 del 22/7/1978

 

LEGGE 5 agosto 1978, n. 457

ART. 3 COMMA 1 LETTERA R-BlS

"dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazioni di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie."

 

CIRCOLARE MINISTRO LL.PP. 8 giugno 1979

Approvazione del contrassegno di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 384 dell’89

CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. n. 1270 del 28 giugno 1979

 


Circolare A.N.A.S. del 22 agosto 1979, n.—20057
"D.P.R. del 27 aprile 1978, n. 384
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"

D.M. delle Poste e Telecomunicazioni del 10 agosto 1979 "Istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali"

 

CIRCOLARE MINISTRO LL.PP. n. 310 del 7 marzo 1980

Facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli degli invalidi

 

CIRCOLARE MINISTERO LL.PP. n. 1030 del 13 giugno 1983

Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (D.P.R. n. 384/78 artt. 3.4.5.6)

 

Legge del 28 febbraio 1985, n. 47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
Suppl. ord. della G.U. n. 53 del 2 marzo 1985

 

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) *prevede contributi*

ART. 32 "(omissis…. )

20.      Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 in materia di superamento delle barriere architettoniche. Non possono altresì essere erogati dallo Stato o da altri enti pubblici contributi o agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme di cui al medesimo decreto.

 

21.      Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

 

22.      Per gli interventi di competenza dei comuni e delle province1 trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l’adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione.

 

23.      Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti mette a disposizione degli enti locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari all’1 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. Per gli anni successivi la quota percentuale è elevata al 2 per cento.

 

24.      A decorrere dall’anno 1986, una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8405 dello stato di previsione del Ministero del lavori pubblici deve essere destinata ad interventi di ristruttu-razione od adeguamento in attuazione della normativa di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384. La quota predetta è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del medesimo Ministero con riduzione dello stanziamento del richiamato capitolo n. 8405.

 

25.  Una quota pari all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati dall’articolo 10 della presente legge, a favore dell’Ente Ferrovie dello Stato, e destinata ad un programma biennale per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo. (omissis...)."

 

 

 

LEGGE 11 marzo 1988, n 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)

 

LEGGE 24 dicembre 1988

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989)


Legge del 9 gennaio 1989, n. 13 ; Legge 9 gennaio 1989, n. 13( testo aggiornato)
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"

Gazzetta Ufficiale Sede Generale n. 21 del 26/1/89

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (aggiornamento della legge del 9 gennaio 1989 - n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.— 145 del 23/6/1989.
 
Allegato: Ministero dei Lavori Pubblici - : Circolare Ministeriale   Ministero dei Lavori Pubblici     22 giugno 1989, n. 1669/U.L.    "Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13"

 

 

( La legislazione speciale sull'abolizione delle barriere architettoniche:  RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13 Avv. Luigi Tremante 17.11.2004)

 

LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13

Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. *prevede contributi*

ART. 9

1.        Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma

 

2.      Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap. (omissis...).

 

 

LEGGE 27 febbraio 1989. n. 62

 

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1989, n. 236

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici. privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

ART. 8 COMMA 1 LETTERA C

"interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano I movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico"

 

ART. 23 "(omissis...)

2.        Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

 

3.        Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 238, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

 

4.      Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. (omissis…)"

 

 

ART. 24 ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

1.        Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n.118 e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

2.        Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti dalle leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il mancato rilascio dei nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutele del vincolo, le conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’art. 7 del decreto del Pres. della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

 

3.        Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti ai pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

 

4.        Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di elimina-zione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestata-rio della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

 

2.        Nel caso d’opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32 comma 20. della legge 28 febbraio1986. n. 41, e l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

 

3.        La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato d’agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.

 

4.        Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili, Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza. sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

 

5.        Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

6.        I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

 

7.        Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, 384.

 

8.      I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia."

 

 

 

ART. 26 COMMA 4

"Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati a favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

 

ART. 28 COMMA 1

"I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati."

 

ART. 31 COMMA 1

"All’articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifi-cazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperati-ve o loro Consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazioni di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie."

 

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

 

LEGGE 19 marzo 1993, n.68 ART. 10 COMMA 10

Autorizzazione edilizia, nonché denuncia d’inizio dell’attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base ai 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie d’operai e impiegati;

 

 

LEGGE 4 dicembre 1993, n. 493

ART. 4 COMMA 7

"I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; (omissis…)". Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; (omissis…)".

 

 

 

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

 

ART. 30 "(omissis...)

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, d’eventuali lavoratori portatori di handicap. L’obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. (omissis...)."

 

 

DECRETO LEGGE 27 marzo 1995, n. 88

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell’edilizia privata

 

ART. 8 COMMA 7

"I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, 8 agosto 1985, n 431, e 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati a denuncia di inizio dell’attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537; (omissis…)." Opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, avvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; (omissis...)."

 

 

 

D.P.R.  24 luglio 1996, n. 503    (norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche)

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. In particolare si sottolinea ART. 1 "(omissis…)

Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento."

 

 

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662

ART. 60 (di modifica all’art. 4 della legge n 493/l993) "

i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n 537; (omissis...) Opere d’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; (omissis...)."

 

                                             

D.P.R.  6 giugno 2001, n. 380  

 

 

(da ilsole24ore) T.U. e disciplina delle barriere architettoniche (in vigore dal 30 giugno 2003) ... i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati e i progetti relativi alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata, devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal successivo comma 2, ai sensi del quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà fissare con proprio decreto (adottato secondo la disciplina fissata dall’art. 52 del testo unico, sulle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi), le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità ...

 

(2/10/07  - da anacam.it : Atti del convegno di Modena sulle barriere architettoniche:  )

 

 

 

COMUNI E PROVINCE:


Disposizioni fondamentali e di carattere generale

Legge dell' 8 giugno 1990 - n. 142, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135

Legge del 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti" Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 16 del 19/1/91

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Gazzetta Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 1992

ISTRUZIONE: Disposizioni Generali
Legge dell' 11 gennaio 1996 - n. 23 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1996 - n. 15

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"
G.U. n. 160 del 27 settembre 1996

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE REGIONE LOMBARDIA

 

 

1) LEGGE REGIONALE N. 99 DEL 6-12-1980 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento del bilancio per l' esercizio finanziario
1980 - III variazione al bilancio 1980 e al bilancio
pluriennale 1980/ 82.
 

2) LEGGE REGIONALE N. 73 DEL 14-09-1983 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento e variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario
1983 e al bilancio pluriennale 1983/ 1985 con
modifiche di LR - II provvedimento.
 

3) LEGGE REGIONALE N. 56 DEL 25-10-1984 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l' esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale
1984/ 1986 con modifiche di leggi regionali - II provvedimento.
 

4) LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-1986 REGIONE LOMBARDIA

Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio - assistenziali
della Regione Lombardia.
 

5) LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 20-02-1989 REGIONE LOMBARDIA

Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche di attuazione.
 

6) LEGGE REGIONALE N. 51 DEL 15-09-1989 REGIONE LOMBARDIA

Piano di finanziamento in conto capitale per opere ed attrezzature
ospedaliere ed extraospedaliere per il biennio
1989/ 1990.
 

7) LEGGE REGIONALE N. 52 DEL 15-09-1989 REGIONE LOMBARDIA

Variazioni al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
1989 e al bilancio pluriennale 1989/ 1991 con integrazione
di Leggi Regionali - 1o provvedimento
 

8) LEGGE REGIONALE N. 76 DEL 22-12-1989 REGIONE LOMBARDIA

Modificazioni ed integrazioni alla LR 20 febbraio 1989,
n. 6 << Norme sull' eliminazione delle barriere architettoniche
e prescrizioni tecniche di attuazione >>
 

9) LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 26-04-1990 REGIONE LOMBARDIA

Modifiche ed integrazioni alla LR 7 gennaio 1986, n. 1
<< Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio -
assistenziali della Regione Lombardia >>
 

10) LEGGE REGIONALE N. 57 DEL 12-05-1990 REGIONE LOMBARDIA

Costituzione delle unità spinali
 

11) LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 27-12-1990 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per
l' esercizio finanziario 1990 e al bilancio pluriennale
1990/ 92 - II provvedimento

 

12) LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 16-12-1991 REGIONE LOMBARDIA

Variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario 1991 e
al bilancio pluriennale 1991- 1993. I provvedimento
 

13) LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 19-12-1991 REGIONE LOMBARDIA

Risanamento e manutenzione straordinaria immobili
IACP
 

14) LEGGE REGIONALE N. 45 DEL 10-12-1992 REGIONE LOMBARDIA

Variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario 1992 e
al bilancio pluriennale 1992/ 1994 - II provvedimento
 

15) LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 29-01-1993 REGIONE LOMBARDIA

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione
Lombardia per l' anno finanziario 1993
 

16) LEGGE REGIONALE N. 43 DEL 15-12-1993 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento e variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario
1993 ed al bilancio pluriennale 1993/ 1995 - II
provvedimento
 

17) LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 27-12-1993 REGIONE LOMBARDIA

Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico
locale di lineee interurbane
 

18) LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 6-09-1994 REGIONE LOMBARDIA

Variazione al bilancio per l' esercizio finanziario
1994 e al bilancio pluriennale 1994/ 1996 - III provvedimento
 

19) LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 25-11-1994 REGIONE LOMBARDIA

Norme per l' attuazione degli interventi regionali per
il diritto allo studio in ambito universitario
 

20) LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 8-04-1995 REGIONE LOMBARDIA

Modifica della lr 20 febbraio 1989, n. 6 << Norme sull'
eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni
tecniche di attuazione >> e successive modificazioni
ed integrazioni.
 

21) LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 29-04-1995 REGIONE LOMBARDIA

Variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario 1995
ed al bilancio pluriennale 1995/ 1997 - I provvedimento
 

22) LEGGE REGIONALE N. 49 DEL 2-12-1995 REGIONE LOMBARDIA

Assestamento e variazioni al bilancio per l' esercizio
finanziario 1995 e al bilancio pluriennale 1995/ 1997 -
II provvedimento
 

23) LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 10-06-1996 REGIONE LOMBARDIA

Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale
pubblica ed istituzione delle aziende lombarde
per l' edilizia residenziale (ALER)
 

24) LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 27-06-1996 REGIONE LOMBARDIA

Variazioni al bilancio per l' esercizio finanziario 1996
e al bilancio pluriennale 1996/ 1998 - I provvedimento
 

25) LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 15-07-1996 REGIONE LOMBARDIA

Recupero ai fini abilitativi dei sottotetti esistenti
 

26) LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 23-07-1996 REGIONE LOMBARDIA

Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza
della giunta regionale
PRINCIPI GENERALI
 

27) LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 22-01-1999 REGIONE LOMBARDIA

MISURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE, LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E A FAVORE DELLO SVILUPPO
REGIONALE E INTERVENTI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICI CON
RILIEVO FINANZIARIO
 

28) LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 21-02-2000 REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 66 'NORME PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE SANITARIA MOTORIA E SPORTIVA E PER LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE'

 

29) LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 27-03-2000 REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE A SUPPORTO DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE
 

30) LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 28-03-2000 REGIONE LOMBARDIA

VARIAZIONI AL BILANCIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2000 ED AL BILANCIO PLURIENNALE 2000/2002 CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI — I° PROVVEDIMENTO
 

31) LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 3-04-2001 REGIONE LOMBARDIA

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INDIRIZZI CONTENUTI NEL DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA REGIONALE - COLLEGATO ORDINAMENTALE 2001
 

32) LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 23-11-2001 REGIONE LOMBARDIA

AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI
 

33) LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 12-01-2002 REGIONE LOMBARDIA

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE
 

34) LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 6-03-2002 REGIONE LOMBARDIA

NORME PER L’ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PER LA MODIFICA E L’INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.
 

35) LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 8-10-2002 REGIONE LOMBARDIA

NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE IN LOMBARDIA