Statuto del Comitato Porto Recanati Nord |
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TITOLO I Denominazione e Sede ART. 1 E’ costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 39 e ss. del Codice Civile, un comitato con lo scopo di promuovere la tutela del territorio e della costa, lo sviluppo turistico, economico e culturale della zona di Porto Recanati attraverso la promozione e l’intervento anche di opere pubbliche. Il Comitato assumerà la denominazione di “Comitato Porto Recanati Nord”. Il Comitato avrà sede legale presso l’agenzia Vacanze Mare in Porto Recanati, Viale Scarfiotti 47 e durata di venti anni. Trascorso tale termine, l’Assemblea straordinaria dei Promotori potrà tuttavia prorogare la durata del Comitato al fine di consentire il raggiungimento delle sue finalità.
TITOLO II Scopo e finalità ART. 2 Il Comitato, che avrà come finalità la promozione della tutela del territorio e della costa, lo sviluppo turistico, economico e culturale della zona di Porto Recanati attraverso la promozione e la realizzazione anche di opere pubbliche, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo stesso intende operare nei seguenti settori: - Promozione della tutela del territorio e della costa, lo sviluppo turistico, economico e culturale; - Cittadinanza attiva; - Organizzazione di eventi locali; - Promozione di interventi per la realizzazione di opere pubbliche presso gli Enti Locali. E’ fatto divieto al Comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle strettamente connesse, in particolare è fatto divieto di affiliazione del Comitato a qualsiasi partito politico.
TITOLO III Promotori ART. 3 Il numero dei Promotori non è limitato né predefinito, ma possono essere Promotori del comitato tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi dell'organizzazione e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. La qualifica di promotore del comitato è intrasmissibile.
ART. 4 Chi intende essere ammesso come promotore dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. Al momento della domanda l’interessato dovrà versare la quota sociale annuale, che sarà restituita in caso di non accettazione motivata dal Consiglio Direttivo. Sulla domanda il Consiglio Direttivo si pronuncerà nel termine di 30 giorni, decorso il quale la domanda si intenderà accettata, salvo che non ricorra una causa di incompatibilità. Al momento di accettazione della domanda verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Promotore. L’eventuale rigetto della domanda dovrà essere motivato e l’aspirante Promotore potrà ricorrere alla successiva Assemblea indetta.
ART. 5 La qualifica di promotore dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato; - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi del Comitato; - a godere dell’elettorato attivo e passivo (si precisa che, in caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari).
ART. 6 I Promotori sono tenuti: - all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi; - al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdita della qualifica di Promotore
ART. 7 La qualifica di promotore si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
ART. 8 Le dimissioni da promotore dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale e hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro Promotori. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Promotore: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato; c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato; d) che svolga attività comunque incompatibili con l’assunzione della qualifica di Promotore a causa di un eventuale conflitto di interessi per gli scopi perseguiti dal Comitato. Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere successivamente ratificato dalla prima Assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei Promotori; Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta la sospensione dell’esercizio del diritto di voto in Assemblea.
ART. 9 Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Promotori destinatari mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. I Promotori receduti, decaduti od esclusi non hanno comunque diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO IV Risorse economiche: fondo comune ART. 10 Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: a) quote e contributi dei Promotori; b) oblazioni dei sottoscrittori; c) eredità, donazioni e legati; d) riserve formate con utili; e) altre riserve accantonate; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali a titolo esemplificato e non esaustivo, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi; attività culturali, quali dibattiti, mostre, iniziative a tema, cineforum, nonché attività ricreative in generale; g) altre entrate compatibili con le finalità del Comitato; Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai divisibile fra i Promotori durante la vita del Comitato né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Esercizio sociale ART. 11 L’esercizio sociale va dal 1° giugno al 30 maggio di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea dei Promotori. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Promotori entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V Organi del Comitato ART. 12 Sono organi del Comitato: a) l’Assemblea dei Promotori b) il Presidente c) il Consiglio Direttivo d) il Collegio Sindacale. La durata delle cariche è biennale.
Assemblee
ART. 13 L’Assemblea dei Promotori è l’organo deliberativo del Comitato ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ART. 14 L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dal presente Statuto nonché su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, purché non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria: a) emanazione del programma; b) elezione del Presidente; c) elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo; d) approvazione del rendiconto economico finanziario; e) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere; f) approvazione di eventuali Regolamenti; g) deliberazione in merito al rigetto ed all’esclusione dei Promotori.
ART. 15 L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento anticipato del Comitato con contestuale nomina i liquidatori.
ART. 16 La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede legale almeno venti giorni prima della adunanza, nonché comunicata attraverso posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno 12 ore dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro agosto per l’approvazione del rendiconto economico finanziario. L’Assemblea si
riunisce, inoltre, quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con
indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei
Promotori. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Promotori con diritto di voto intervenuti o rappresentati, mentre quella straordinaria esige, per la sua validità, che sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei promotori. Nelle assemblee hanno diritto al voto i Promotori in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni promotore può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un promotore. L’ Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento del Comitato, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei Promotori. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Organizzatori non hanno diritto di voto.
ART. 17 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato ed in sua assenza dal Vice Presidente o, su richiesta della maggioranza dell’Assemblea, dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario dell’Assemblea è fatta dal Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Consiglio Direttivo ART. 18 Il Consiglio Direttivo del Comitato viene eletto dall’Assemblea tra i promotori. Il numero dei membri del Consiglio è determinato dall’Assemblea ed è compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il compito del Consiglio Direttivo consiste nella gestione dei fondi raccolti e nell'attuazione delle deliberazioni assembleari. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il rendiconto economico finanziario; c) predisporre gli eventuali regolamenti interni; d) stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale; e) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Comitato che non siano spettanti all’Assemblea dei Promotori, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; f) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può essere validamente consultato a distanza tramite posta elettronica, Skype o simili. Le eventuali delibere devono essere prese con modalità analoghe a quelle delle riunioni di Consiglio Direttivo con presenza fisica.
ART. 19 In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere del mandato al Consiglio Direttivo, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei Promotori immediatamente successiva. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Presidente ART. 20 Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato. Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività del Comitato con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Collegio sindacale ART. 21 Il Collegio Sindacale ha funzioni di controllo, viene eletto dall’Assemblea, è composto da un membro. Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione del Comitato e la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.
Pubblicità e trasparenza degli atti sociali ART. 22 Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Promotori), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività del Comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei Promotori per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VI Scioglimento ART. 23 Lo scioglimento anticipato del Comitato deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Promotori aventi diritto di voto. In caso di scioglimento anticipato del Comitato sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L’Assemblea, all’atto di scioglimento del Comitato, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Foro Competente ART. 24 Sarà competente a conoscere di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Promotori o tra questi ed un organo del Comitato il Tribunale del luogo della sede legale del Comitato.
Norma finale ART.25 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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