CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO

IN LOCALITA' "BOSCHETTO"

 

L'anno duemilasette, addì otto del mese di agosto nella Sede Municipale di Curtatone, fra i signori:

Il Comune di Curtatone (C.F. 80001910209) che per brevità sarà  di  seguito  nominato  "Comune",  rappresentato  dalla Sig.ra rag. Motta Enrica, nata a Mantova il 07.11.1956, a seguito del Decreto Sindacale n° 16760 di prot. generale del 30.06.2007,  nominata Responsabile del Servizio Segreteria Patrimonio e Contratti del Comune di Curtatone.

Il sig. CABRINI MARIO nato a Curtatone, il 20.04.1935, in qualità  di  Presidente  della  Società  Sportiva  "U.S. Curtatone" Partita I.V.A. 01696560208,

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

ART. 1

 

II Comune concede alla Società U.S. Curtatone la gestione del Palazzetto dello Sport (primo e secondo lotto) nel Centro Sportivo "Boschetto", di proprietà comunale, sito in via Farri. L'impianto individuato con campitura rossa nella planimetria, il tutto allegato al presente atto come parte integrante, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, agibile e funzionante, secondo i certificati e le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti cui si fa riferimento nel verbale dello stato di consistenza

redatto congiuntamente dalle parti: il tutto ben noto al Concessionario. Su detto verbale saranno inoltre elencati gli arredamenti fissi e mobili e le attrezzature fornite dal Comune ed il loro perfetto stato per lo svolgimento delle attività sportive.

 

ART. 2

 

Lo scopo della presente convenzione consiste nella concessione dell'impianto in oggetto, affinchè sia gestito per le finalità sportive e sociali che il concessionario persegue. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmemte autorizzati dal Comune.

 

ART. 3

 

II Concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del "bonus pater familias". Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Nella stesura del calendario delle attività, le richieste delle Società sportive locali dovranno essere valutate con precedenza rispetto a quelle di Società e/o gruppi esterni al Comune di concerto con l'Assessorato allo Sport.

 

ART. 4

 

La durata della concessione viene fissata in anni 2 (due) a

decorrere dal 1° gennaio 2007 e perciò fino al 31 dicembre 2008 e dovrà essere espressamente rinnovata alla scadenza stessa, essendo esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Per motivi di pubblica utilità ed a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

La concessione è a titolo gratuito ed in forma di comodato, in considerazione dell'uso pubblico e delle tariffe agevolate applicate per l'uso dell'impianto di cui alla presente convenzione.

 

ART. 5

 

Il concessionario dovrà:

a)  sostenere le spese di gestione per il personale che deve assolvere  ai   compiti   di  direzione,   organizzazione, segreteria  e  sorveglianza  durante  lo  svolgimento  delle attività;

b)  sostenere le spese per la manutenzione ordinaria sia per gli  impianti  che per  gli  edifici,  la pulizia  locali, compreso materiale e personale. Per manutenzione ordinaria s'intendono piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti interni, coloriture interne, riparazione di parti accessorie di infissi e ornamenti interni, riparazione di apparecchi sanitari  e  relative  rubinetterie,  riparazione  di  parti

accessorie delle apparecchiature elettriche, sostituzioni di lampade, interruttori e prese, verifica periodica degli impianti tecnologici, verniciatura delle opere in ferro, mantenimento delle pavimentazioni da gioco, riparazioni degli arredi fissi e mobili e' delle attrezzature sportive esistenti;

e) programmare, in accordo con il Comune, l'utilizzo degli impianti secondo le finalità sociali e sportive;

d)  vigilare sulla buona conservazione e manutenzione degli impianti, arredi e attrezzature;

e)  assumersi la responsabilità civile per fatti connessi con le attività svolte nell'impianto;

f)  gestire gli impianti con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio sia per i singoli sia per le associazioni.

g)   rispettare  tutte  le  norme  connesse  con  l'utilizzo dell'impianto e in particolare quelle relative agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e fiscale previste dalle disposizioni legislative emanate ed emanande;

i) far rispettare le disposizioni impartite dal Comune; 1)  limitare  la  partecipazione  del  pubblico  ai  livelli massimi consentiti dalle norme legislative vigenti e nel rispetto delle prescrizioni emanate dagli organi competenti; m) cedere gratuitamente in uso l'impianto al Comune per 15 giorni ogni anno in date da concordare e compatibili con

l'attività sportiva programmata;

n) cedere gratuitamente in uso l'impianto alle scuole nelle ore antimeridiane previa richiesta al Comune presentata con largo anticipo al fine di poter predisporre la programmazione delle attività. Gli alunni dovranno essere accompagnati dai propri insegnanti. L'Autorità scolastica è responsabile, durante l'utilizzo degli impianti, di tutto quanto può avvenire per danni a persone e/o cose, mentre la scuola che ha chiesto l'utlizzo degli impianti è tenuta alla pulizia delle strutture al termine di ogni manifestazione, o) permettere l'ingresso del personale comunale per servizio e/o per controlli in qualunque momento.

Alla Società concessionaria restano attribuiti, per tutta la durata della convenzione, tutti i proventi, perdite e corrispettivi derivanti dall'uso degli impianti, spazi pubblicitari compresi (ad eccezione della relativa imposta). La Società si impegna a destinare l'eventuale utile di gestione per contribuire al miglioramento delle attrezzature sportive e delle attività. Ogni anno la Società Concessionaria presenterà al Comune il bilancio della gestione.

 

ART. 6

 

Sono a carico del concessionario le spese di riscaldamento degli immobili, quelle relative all'energia elettrica impiegata per 1'illuminazione degli impianti interni ed esterni e nonché quelle relative all'acqua, precisando che tutte le utenze saranno intestate al concessionario stesso. Il concedente s'impegna a contribuire al rimborso del 50% delle spese sopraindicate con periodicità quadrimestrale dietro presentazione delle fatture già liquidate. Qualora la Società fosse assoggettata alla tariffa d'igiene ambientale  (T.I.A.),  sarà  rimborsata  con  modalità  da stabilirsi mediante apposito successivo atto. Il Comune dovrà:

a)   autorizzare  il  programma  di  utilizzo  dell'impianto presentato dal Concessionario;

b)  definire la quota a carico delle Società e dei privati utilizzatori dell'impianto;

e) emanare eventuali prescrizioni e disposizioni relative all'utilizzo dell'impianto; II Comune potrà:

d)   verificare periodicamente l'andamento della gestione, allo  scopo  di  individuare  e  perseguire  criteri  di economicità ed efficienza;

e)  controllare quanto di competenza con visite periodiche agli impianti e/o su richiesta del Concessionario;

f)  utilizzare gratuitamente l'impianto per 15 giorni ogni anno in date da concordare e compatibili con l'attività sportiva programmata;

g)   far  utilizzare  l'impianto  alle  scuole,  nelle  ore antimeridiane, previo accordo con il concessionario per la stesura del calendario.

 

ART. 7

 

Il Concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Non potranno, altresì, essere apportate modificazioni e/o innovazioni nello stato dell'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale. Se tali innovazioni o modificazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

 

ART. 8

 

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e ogni sua eventuale modifica dovranno essere comunicati ai Servizi Tributar! Comunali. L'installazione di strutture ed impianti per la pubblictà visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc.) è subordinata al rispetto delle normative vigenti ed al benestare dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla  pubblicità  determinato  a  norma  di  legge  e  di regolamento comunale.

Il Concessionario, su richiesta della Ditta, effettuerà la pubblicità  concordata  con  le  medesime,  riscuotendo  le tariffe relative.

Il Concessionario e le ditte interessate rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

 

ART. 9

 

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto per fatti connessi con le attività svolte nell'impianto (vedere art. 5 lett. e). A tale scopo, il Concessionario consegna al Comune copia della polizza assicurativa stipulata con la Banca Agricola Mantovana in data 14 maggio 2007, per un massimale di 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro).

 

ART. 10

 

E' consentito l'uso gratuito degli impianti da parte delle scuole che ne facciano richiesta al Comune con largo anticipo sulla data di utilizzo, in modo da armonizzare tale utilizzo con gli impegni già programmati dalla Società.

La concessione dovrà essere subordinata all'impegno della scuola di provvedere alla pulizia degli impianti subito dopo il loro utilizzo.

L'utilizzazione deve avvenire prevalentemente nelle ore del mattino e gli alunni dovranno essere accompagnati dai propri insegnanti.

L'autorità scolastica è responsabile,  durante l'utilizzo degli impianti, di tutto quanto può avvenire per danni a persone e/o cose.

 

ART. 11

 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario consegna inoltre copia della polizza incendio stipulata con la AXA. Assicurazioni in data 20 ottobre 1994 per un massimale di 774.685,35, comprensiva di garanzie complementari compreso il rischio locativo e danni per atti vandalici.

 

ART. 12

 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario presenterà cauzione per complessive 2.500,00 (duemilacinquecento/00) mediante garanzia fidejussoria, n. 7068901/27 rilasciata dalla Banca Agricola Mantovana in data 14 maggio 2007.

 

ART. 13

 

In caso d'inadempimento di quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Curtatone potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi al Comune.

 

ART. 14

 

a)   Su  ogni  questione  inerente  il  rapporto  fra  il Concessionario ed il Comune dovrà essere sempre consultato il consulente legale del Comune.

b)   II  rapporto fra  il Comune ed il  concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27.01.63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

e) Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

d)  Per quanto non regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

e) Il  Comune  sarà  sempre  esonerato  da  qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario e a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

f) Le   parti   definiranno   amichevolmente   qualsiasi controversia che possa nascere per effetto della presente convenzione.

Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio inappellabile di tre arbitri così nominati: uno dal Comune, uno dal Concessionario ed il terzo, concordemente dai due arbitri di parte. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

g) Il concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12.

h) Le spese immediate e future inerenti il presente atto (imposte, tasse o quant'altro occorra per dar corso legale alla concessione) saranno a carico del concessionario.

 

ART. 15

 

La Società concessionaria ha l'obbligo di mantenere in essere fino alla loro naturale scadenza tutti i rapporti, instaurati in precedenza dal Comune ed ancora in corso alla data della presente convenzione, per l'utilizzo da parte di terzi dei locali di recente costruzione, facenti parte del 2° lotto del Palazzetto dello Sport.

La Società U.S. Curtatone subentrerà al Comune nei suddetti rapporti  all'atto  della  sottoscrizione  del  verbale  di consegna  dell'immobile  e  percepirà  da  pari  data  il corrispettivo pattuito per ogni singola concessione. Letto, riletto, confermato e sottoscritto.

 

Il Responsabile d'Area                                              Il Presidente della S. Sportiva

F.to Motta rag. Enrica                                                      F.to Cabrini Mario

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