STATUTO del M.I.U.
(Movimento Italia Unita -
- movimento civico trasversale d'opinione)
Art. 1 - Movimento Italia Unita: Il M.I.U. (Movimento Italia Unita) è un movimento civico trasversale d'opinione, composto da cittadini italiani di qualsiasi area partitica, convinti della necessità di riaffermare, sostenere e diffondere l'ideale dell'unità dell'Italia.
Art. 2 - Obiettivo: Promuovere nell'opinione pubblica la riaffermazione della volontà di mantenere la REPUBBLICA ITALIANA "UNA E INDIVISIBILE" (art. 5 della Costituzione), in contrasto quindi con qualsiasi progetto secessionistico.
Art. 3 - Organi del Movimento:
- l'Assemblea;
- il Comitato di coordinamento;
- i Garanti.
Art. 4 - Qualifiche degli appartenenti:
a) "Aderenti": coloro che sottoscrivono l'adesione all'obiettivo ideologico del Movimento;
b) "Promotori": coloro che si impegnano a svolgere una reale azione promozionale, a partire dall'acquisizione di nuovi "aderenti";
c) "Iscritti": coloro che, oltre ad essere "promotori", fanno parte dell'"Assemblea"
d) "Sostenitori": coloro che contribuiscono ai fondi del Movimento tramite offerte e donazioni.
Art. 5 - Composizione e funzioni degli organi:
Assemblea: é composta dagli iscritti; l'Assemblea Ordinaria (da convocare almeno una volta all'anno) stabilisce a maggioranza dei presenti le direttive programmatiche, le quote, le nomine (tutte di durata annuale) del Comitato di Coordinamento, dei Garanti e del Tesoriere (responsabile della gestione economica); l'Assemblea Straordinaria stabilisce le eventuali modifiche dello Statuto con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Comitato di coordinamento: è composto da 5-7 persone ed è presieduto da un "coordinatore", portavoce e responsabile ufficiale del Movimento, eletto a rotazione all'interno del Comitato; assume iniziative, in armonia con le direttive programmatiche dell'Assemblea; adotta criteri per decidere sull'appartenenza allo status di "promotore" e di "iscritto", in relazione all'obiettivo del Movimento.
Il Comitato può avvalersi di un Ufficio Stampa del Movimento.
Garanti: organo composto da 3 persone; svolge funzioni disciplinari e di controllo sul rispetto dello Statuto e in particolare sull'obiettivo, sulla trasversalità e sulla correttezza comportamentale degli appartenenti al Movimento.
Art. 6 - Il Movimento si struttura in sezioni, sulla traccia del modello indicato dal presente Statuto, e non ha fini di lucro.
Nota: il presente statuto è stato approvato dal Comitato promotore del Movimento in data 28 giugno 1996.